La Corte Costituzionale ha aperto una nuova strada per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema contributivo: dal 1° agosto 2025, anche questi assegni possono essere integrati al trattamento minimo, purché si rispettino i limiti di reddito previsti. Questa decisione, formalizzata dalla sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 e recepita dall’INPS con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, interessa anche gli imprenditori e i piccoli datori di lavoro che si trovano a gestire casi di invalidità tra i propri collaboratori.
Che cosa cambia per l’assegno ordinario di invalidità
La sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che anche chi riceve un assegno ordinario di invalidità calcolato solo con il metodo contributivo può ricevere l’integrazione al trattamento minimo, come già avveniva per gli assegni misti o retributivi. L’integrazione viene riconosciuta se l’importo dell’assegno è inferiore al trattamento minimo previsto dalla legge.
Chi può beneficiare dell’integrazione
- Titolari di assegni ordinari di invalidità interamente contributivi
- Chi ha scelto l’opzione contributiva
- Chi percepisce l’assegno nella Gestione Separata
L’integrazione spetta solo se il reddito personale non supera i limiti fissati dalla normativa. In caso contrario, l’integrazione viene sospesa.
Decorrenza e adempimenti per l’integrazione
La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025. Tuttavia, è necessario che siano stati comunicati i redditi rilevanti, anche in via presuntiva. Se non è stata fatta questa comunicazione, bisogna presentare una domanda di ricostituzione reddituale per aggiornare la posizione e consentire il ricalcolo della prestazione.
Trasformazione in pensione di vecchiaia: cosa succede
L’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di legge. Attenzione: per le pensioni contributive, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo e l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno, esclusa l’eventuale integrazione.
Domande già presentate e riesame
Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già in attesa di risposta, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un diniego in passato può chiedere il riesame, a meno che non ci sia una sentenza definitiva.
FAQ per imprenditori e datori di lavoro
- Devo segnalare qualcosa come datore di lavoro?
- No, la procedura riguarda direttamente il lavoratore titolare dell’assegno. Tuttavia, è utile informare i collaboratori interessati di questa novità.
- Ci sono impatti sui costi aziendali?
- No, l’integrazione è a carico dell’INPS e non comporta oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.
- Un mio dipendente ha avuto un diniego in passato: cosa può fare?
- Può chiedere il riesame della domanda, a meno che non ci sia una sentenza definitiva sul caso.
- L’integrazione è automatica?
- Solo se i redditi sono già stati comunicati. In caso contrario, serve presentare una domanda di ricostituzione reddituale.
- La trasformazione in pensione di vecchiaia mantiene l’integrazione?
- No, la pensione contributiva non dà diritto all’integrazione al minimo. L’importo non può comunque essere inferiore a quello dell’assegno (senza integrazione).
Conclusioni
Questa novità rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità per chi lavora e contribuisce, anche in presenza di invalidità. Per i piccoli imprenditori, conoscere queste regole significa poter informare e tutelare meglio i propri collaboratori, senza temere costi nascosti o complicazioni ulteriori.
