Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità: riparto risorse 2025

Decreto fondo disabili: 74 milioni di incentivi per le PMI

Cosa prevede il Decreto 5 giugno 2026

Il Decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2026, ripartisce per l’annualità 2025 le risorse del “Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità”, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999 (fonte: Consiglio Nazionale CDL).

Per i datori di lavoro privati, il decreto conferma il finanziamento degli incentivi legati alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili, nel rispetto degli obblighi di legge sul collocamento mirato.

Il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità

La legge 68/1999 disciplina il collocamento mirato delle persone con disabilità e prevede, tra gli strumenti di supporto, un Fondo dedicato a coprire parte degli oneri a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili a tempo indeterminato.

Le dotazioni del Fondo vengono aggiornate annualmente con decreti ministeriali. Ogni decreto definisce:

  • le risorse complessive disponibili per l’anno di riferimento;
  • le quote destinate alle diverse tipologie di intervento;
  • le somme attribuite all’INPS per l’erogazione degli incentivi ai datori di lavoro.

Risorse disponibili per il 2025

Per il 2025, il decreto individua le seguenti poste finanziarie (fonte: Consiglio Nazionale CDL):

  • Dotazione complessiva: € 73.988.837,00, a cui si aggiungono € 2.193.829,00 di residui 2024;
  • Risorse residue di decreti precedenti (2016 e DPCM 2019): € 21.915.742,00;
  • Contributi versati dai datori di lavoro (bimestri IV–VI 2024 e I–V 2025): € 7.686.924,00;
  • Quota ordinaria destinata agli incentivi 2025 per le assunzioni di lavoratori disabili: € 46.580.000,00.

Queste somme alimentano il plafond da cui l’INPS attinge per riconoscere gli incentivi ai datori di lavoro che presentano domanda nei termini e con i requisiti previsti.

Chi rientra nel perimetro del Fondo

Gli incentivi finanziati dal Fondo riguardano i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999, comprese le piccole e medie imprese.

Se gestisci un’azienda tra 5 e 30 dipendenti e rientri nelle soglie di organico che attivano l’obbligo di collocamento mirato, gli interventi del Fondo possono contribuire a coprire parte dei maggiori oneri connessi alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili.

Ruolo dell’INPS ed erogazione degli incentivi

Il decreto assegna all’INPS le risorse per l’erogazione degli incentivi. L’Istituto:

  • riceve le domande di incentivo tramite procedura telematica;
  • verifica la disponibilità delle risorse e i requisiti dei datori di lavoro;
  • autorizza e liquida gli importi riconosciuti.

Le modalità operative vengono definite con una circolare INPS, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. In quella sede l’INPS chiarisce anche eventuali priorità, limiti e cumuli con altre misure.

Come si accede agli incentivi: passaggi operativi

  1. Verifica dei requisiti soggettivi
    Accerti che il lavoratore per cui chiedi l’incentivo sia in possesso del riconoscimento di disabilità previsto dalla legge 68/1999, tramite certificazioni INPS/ASL e iscrizione al collocamento mirato.
  2. Domanda telematica all’INPS
    Presenti la richiesta di incentivo attraverso il portale “Incentivi Lavoro” sul sito INPS, accedendo con le credenziali aziendali. Nella domanda indichi i dati del lavoratore, la tipologia di rapporto e gli elementi retributivi e contributivi richiesti.
  3. Verifica delle risorse e graduatoria
    L’INPS elabora le domande in ordine cronologico e pubblica l’esito nell’area riservata. Le istanze vengono accolte nei limiti del plafond assegnato dal Fondo.
  4. Liquidazione dell’incentivo
    Una volta autorizzato l’incentivo, l’INPS riconosce le quote spettanti, di norma mediante conguaglio nelle denunce contributive periodiche (es. UniEmens) secondo le indicazioni fornite nella circolare attuativa.

Scadenze da tenere sotto controllo

  • Pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: 13 luglio 2026;
  • Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione;
  • Termine indicativo per la presentazione delle domande: 60 giorni dall’entrata in vigore, salvo diverse indicazioni INPS;
  • Decorrenza dell’erogazione: dal periodo di paga successivo all’autorizzazione INPS, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative.

Le imprese che programmavano assunzioni o stabilizzazioni di lavoratori disabili nel 2025 devono coordinare le tempistiche interne con questi termini, per non perdere la copertura finanziaria disponibile.

Focus sulle piccole imprese (5–30 dipendenti)

Per una piccola impresa che rispetta gli obblighi della legge 68/1999, gli incentivi finanziati dal Fondo possono incidere su:

  • quota di contribuzione a carico del datore di lavoro relativa al lavoratore disabile;
  • durata del beneficio, collegata alle caratteristiche del lavoratore e al grado di riduzione della capacità lavorativa;
  • sostenibilità economica di assunzioni o stabilizzazioni a tempo indeterminato.

Ogni busta paga collegata a questi rapporti di lavoro porta con sé un impegno aggiuntivo in termini di responsabilità e continuità. Gli strumenti del Fondo servono a sostenere l’impresa che sceglie di integrare queste figure in modo strutturato e nel rispetto della normativa.

Domande frequenti (FAQ)

1. Esiste una soglia minima di dipendenti per accedere agli incentivi?

Gli incentivi si rivolgono ai datori di lavoro privati che rientrano nel campo di applicazione della legge 68/1999. La soglia di organico rilevante per l’obbligo di assunzione decorre, di norma, dai 15 dipendenti. Anche le imprese di piccole dimensioni devono quindi verificare se rientrano o meno negli obblighi di collocamento mirato.

2. L’incentivo riguarda tutte le assunzioni del 2025?

No. L’incentivo riguarda esclusivamente le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili effettuate nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 68/1999 e dal decreto, nei limiti delle risorse disponibili e delle indicazioni INPS.

3. Cosa succede se le domande superano il plafond del Fondo?

L’INPS autorizza le domande in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse assegnate. Oltre tale limite, le domande non vengono finanziate. È quindi essenziale monitorare l’apertura della procedura e le relative tempistiche.

4. Gli incentivi sono cumulabili con altre misure?

In linea generale, gli incentivi del Fondo possono cumularsi con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti di intensità e dei divieti di cumulo previsti dalle singole normative. Prima di procedere, va verificata la compatibilità caso per caso, in particolare con eventuali aiuti di Stato e sgravi contributivi.

5. Come puoi seguire lo stato della tua domanda?

Puoi controllare lo stato della domanda accedendo all’area riservata del sito INPS, sezione “Incentivi Lavoro”. Trovi le istanze trasmesse, le autorizzazioni concesse e gli eventuali messaggi di richiesta integrazioni o chiarimenti.

Documenti e riferimenti normativi

  • Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
  • Decreto interministeriale 5 giugno 2026 – Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità (G.U. n. 160 del 13 luglio 2026);
  • Portale INPS – sezione “Incentivi Lavoro” e successive circolari attuative;
  • Eventuali decreti e DPCM precedenti richiamati per le risorse residue.

Come consulenti del lavoro, ci assumiamo la responsabilità di indicarti i riferimenti essenziali e le scadenze da presidiare. La scelta di accedere a questi incentivi resta sempre collegata alla tua programmazione occupazionale, alla stabilità dell’impresa e al valore che attribuisci alle persone che entrano nella tua organizzazione.