Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni Inps 2026

Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni Inps 2026

Cosa cambia con il messaggio Inps n. 2736/2026

Dal 26 luglio 2026 puoi gestire la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per caldo eccessivo con un codice causale specifico indicato dall’Inps nel messaggio n. 2736. Il riferimento ufficiale chiarisce quando puoi sospendere o ridurre l’attività per temperature elevate e come documentare correttamente la scelta a tutela di lavoratori e impresa.

Quando puoi usare la CIGO per caldo eccessivo

Puoi richiedere la CIGO per caldo eccessivo se l’attività si svolge in ambienti esposti a temperature elevate e non adeguatamente mitigabili con misure organizzative o tecniche. Il messaggio riguarda imprese private dei settori industriali, artigianali e dei servizi. Restano esclusi i datori di lavoro agricoli, che seguono regole e codici dedicati.

Se gestisci una piccola impresa con locali non climatizzati o reparti con forte irraggiamento o umidità, il nuovo codice ti permette di collegare in modo chiaro la sospensione dell’attività al rischio per salute e sicurezza, nel rispetto del Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008).

Come si attiva la CIGO per caldo eccessivo: i due casi

1. Ordinanza di Regione o Comune

Nel primo scenario una Regione o un Comune emette un’ordinanza che limita o vieta il lavoro in determinate fasce orarie, in presenza di temperature pari o superiori a 35 °C reali o percepite. In questo caso:

  • verifichi che l’attività rientri nell’ambito dell’ordinanza;
  • indichi nella domanda di CIGO il codice causale relativo al caldo eccessivo;
  • allegati il testo dell’ordinanza e la documentazione interna sulla sospensione.

2. Valutazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Nel secondo scenario il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), interno o esterno, valuta che le condizioni microclimatiche superano i limiti di sicurezza anche in assenza di specifica ordinanza o in fasce orarie diverse da quelle indicate dall’autorità. In questo caso:

  • utilizzi i bollettini meteo ufficiali (ad esempio Inail, Ministero della Salute, Aeronautica Militare) per attestare temperature reali o percepite pari o superiori a 35 °C;
  • predisponi una relazione tecnica del RSPP che descrive tipo di attività, temperatura, umidità, modalità di esecuzione del lavoro e impossibilità di adottare misure alternative sufficienti (es. rimodulazione dei turni, pause aggiuntive, interventi tecnici);
  • alleghi la relazione alla domanda CIGO, insieme alla documentazione a supporto.

Cosa inserire nella domanda all’Inps

  1. Accedi al portale Inps con SPID, CIE o CNS.
  2. Entri nella sezione dedicata agli ammortizzatori sociali e selezioni la CIGO.
  3. Indichi il codice causale previsto per il caldo eccessivo, secondo il messaggio n. 2736/2026.
  4. Alleghi il provvedimento dell’autorità (se presente) o la relazione tecnica del RSPP, con i riferimenti ai bollettini meteo utilizzati.
  5. Rispetti il termine di 15 giorni dalla fine del periodo di sospensione o riduzione dell’attività.

Puoi integrare la documentazione con il verbale di riunione periodica o con informative consegnate ai lavoratori, se già hai condiviso le procedure per le ondate di calore.

Come si distingue dalla CIGO “ordinaria”

I periodi di CIGO per caldo eccessivo, quando correttamente qualificati con il codice causale indicato dall’Inps, non rientrano nel conteggio del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile previsto per la CIGO ordinaria. Non incidono quindi sui margini che ti restano per altre causali (ad esempio eventi meteo diversi, guasti, mancanza di commesse).

Per questa causale non versi il contributo addizionale previsto per altri utilizzi della CIGO. Questo non riduce la responsabilità di verificare la reale sussistenza delle condizioni di rischio, che va sempre documentata con attenzione.

Cosa significa per una piccola impresa

Se guidi una realtà tra 5 e 30 dipendenti, la gestione delle ondate di calore tocca direttamente la continuità delle attività e l’organizzazione dei turni. Il riconoscimento esplicito del caldo eccessivo come causale di CIGO ti permette di:

  • tracciare in modo ordinato le sospensioni legate alle temperature estreme;
  • collegare le decisioni operative alla valutazione dei rischi e al DVR;
  • dare ai lavoratori un riferimento chiaro su cosa accade in caso di caldo non gestibile con soluzioni organizzative.

La scelta di attivare la CIGO resta un atto di responsabilità del datore di lavoro, da assumere dopo aver verificato la possibilità di misure alternative (ad esempio spostamento di alcune attività nelle ore più fresche o interventi tecnici su macchinari e ambienti).

Punti critici da tenere sotto controllo

Le ondate di calore non incidono in modo uniforme su tutto il territorio e neanche all’interno della stessa impresa. Capannoni, piani sottotetto, aree con irraggiamento diretto o mansioni con elevato dispendio fisico possono presentare livelli di rischio diversi rispetto a uffici o reparti climatizzati.

Per questo ti consigliamo di:

  • aggiornare il DVR con una specifica valutazione del rischio da alte temperature e individuare in anticipo le mansioni più esposte;
  • definire, insieme all’RSPP e al medico competente, una procedura scritta per la gestione delle ondate di calore, con soglie, responsabilità decisionali e modalità di comunicazione ai lavoratori;
  • programmare, quando possibile, le attività fisicamente più gravose nelle ore più fresche;
  • registrare in modo ordinato le giornate e le fasce orarie interessate, così da allineare le presenze, le eventuali sospensioni e la domanda di CIGO.

FAQ – Domande frequenti

Chi può richiedere la CIGO per caldo eccessivo?

Ogni datore di lavoro che rientra nel campo di applicazione della CIGO e svolge attività in ambienti esposti a temperature elevate, esclusi i datori agricoli per i quali l’Inps prevede regole specifiche.

Qual è il riferimento per la soglia di temperatura?

Il messaggio Inps richiama la soglia di 35 °C reali o percepiti, con riferimento a bollettini meteo ufficiali. Nella pratica è importante integrare questi dati con la valutazione del rischio specifico per mansione e ambiente di lavoro.

Entro quando va presentata la domanda?

Entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione o riduzione dell’attività legata al caldo eccessivo. Il rispetto del termine incide sulla valutazione della domanda.

Le ore di CIGO per caldo eccessivo rientrano nei limiti ordinari?

No, i periodi riconosciuti per questa causale non si sommano alle 52 settimane nel biennio mobile previste per le altre causali di CIGO.

Come documento la decisione dell’RSPP?

Con una relazione tecnica che riporti dati meteo (fonti e orari), temperatura e umidità negli ambienti di lavoro, descrizione delle mansioni interessate, misure organizzative e tecniche già adottate e motivi per cui non risultano sufficienti a garantire condizioni di sicurezza.

Serve coinvolgere i lavoratori o le loro rappresentanze?

È opportuno informare i lavoratori e le eventuali RSU/RLS sulla procedura che applichi in caso di caldo eccessivo, così da condividere in anticipo criteri e modalità di gestione delle sospensioni.