Cos'è la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme
La direttiva (UE) 2024/2831, approvata il 23 ottobre 2024, definisce regole comuni europee per chi organizza lavoro tramite piattaforme digitali: consegne, servizi on demand, microattività gestite tramite app o portali online.
Il 23 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento. Il testo coordina le nuove regole con il Dl “Primo maggio” e con il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) (fonte: Ministero del Lavoro).
A chi si applica il nuovo Dlgs
- Piattaforme digitali che organizzano attività lavorative svolte in Italia, anche se hanno sede in un altro Paese.
- Lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi che svolgono prestazioni tramite piattaforme.
- Imprese, di qualsiasi dimensione, che utilizzano servizi forniti tramite piattaforme.
Se acquisti servizi da lavoratori che operano tramite piattaforma (rider, addetti a consegne, servizi locali, microservizi digitali), dovrai verificare che il fornitore rispetti gli obblighi del decreto e conservare traccia dei controlli effettuati (fonte: Repubblica).
Punti chiave del decreto
- Divieto di decisioni automatizzate senza controllo umano
Una decisione affidata solo all’algoritmo (sospensione account, chiusura, riduzione drastica degli incarichi) non è valida. Una persona deve esaminare il caso, assumersi la responsabilità della decisione ed essere individuabile (fonte: Repubblica). - Trasparenza sugli algoritmi
La piattaforma deve spiegare in modo chiaro ai lavoratori e ai candidati quali criteri incidono su incarichi, orari, priorità di assegnazione e compensi. Per modifiche rilevanti ai sistemi decisionali è previsto il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori (fonte: Repubblica). - Diritto al riesame umano entro termini certi
Il lavoratore può chiedere il riesame di una decisione automatizzata o di una modifica delle condizioni di lavoro. La piattaforma deve rispondere entro 14 giorni, con motivazioni scritte e riferimenti alla persona che ha effettuato la valutazione (fonte: Repubblica). - Portabilità di valutazioni e recensioni
Il lavoratore può chiedere di trasferire le valutazioni professionali e le recensioni ricevute da una piattaforma a un’altra, per non perdere la propria reputazione digitale quando cambia fornitore o canale di lavoro. - Limiti al trattamento dei dati
La piattaforma non può utilizzare dati sulla salute, opinioni politiche, convinzioni personali, orientamento o vita privata per assegnare incarichi, valutare le performance o interrompere il rapporto. - Coordinamento con l’AI Act
Le regole si affiancano al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale. I sistemi di IA per la gestione del lavoro tramite piattaforme rientrano tra gli usi a rischio elevato e richiedono valutazioni, controlli e documentazione specifica.
Scadenze e prossimi passaggi
Il decreto passa ora al vaglio del Parlamento e del Garante per la protezione dei dati personali. Dopo i pareri, tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
L’entrata in vigore è prevista per il 2 dicembre 2026, termine fissato dalla direttiva europea per il recepimento (fonte: Ministero del Lavoro).
Domande frequenti per le piccole imprese
- 1. Devo rivedere gli accordi con i freelance che lavorano tramite piattaforme?
- Se ti affidi a piattaforme per una parte delle attività, ti conviene verificare i contratti di fornitura e le condizioni applicate ai lavoratori. Puoi chiedere alla piattaforma come gestisce algoritmi, assegnazione delle prestazioni, sospensioni e reclami, e inserire clausole che richiedono il rispetto della normativa europea.
- 2. Quali rischi corre la piattaforma in caso di violazioni?
- Il decreto prevede sanzioni fino a 30.000 euro per singola violazione, con raddoppio se sono coinvolti più di 50 lavoratori o se la violazione incide su compensi e interruzione del rapporto (fonte: Repubblica). Come impresa committente devi valutare l’affidabilità dei fornitori anche su questo piano.
- 3. Le PMI devono trasmettere dati al Siisl?
- L’obbligo di invio riguarda le piattaforme. Come datore di lavoro puoi però richiedere evidenze dell’adempimento (comunicazioni, informative privacy, documentazione sugli algoritmi) e conservarle insieme ai contratti di fornitura.
Cosa puoi fare nei prossimi mesi
- Mappare i servizi che acquisti tramite piattaforme (consegne, servizi locali, microservizi digitali) e identificare i fornitori coinvolti.
- Richiedere alla piattaforma informazioni scritte su gestione degli algoritmi, procedure di sospensione account, diritti di reclamo e tutela dei dati.
- Valutare l’aggiornamento dei contratti con le piattaforme, includendo richiami espliciti al Dlgs di recepimento e agli obblighi europei.
- Informare chi in azienda si occupa di acquisti e personale sulle novità, per allineare prassi e verifiche documentali.
Come consulenti del lavoro accreditati, seguiamo l’evoluzione del decreto e adeguiamo le nostre indicazioni operative alle imprese che gestiamo, con responsabilità diretta sugli adempimenti di nostra competenza.
