Cosa cambia subito per chi utilizza rider
Se la tua impresa utilizza rider con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA, per il mese di luglio 2026 puoi differire la compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL). Da agosto 2026 in poi torni a rispettare i termini ordinari.
Il quadro normativo
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ha esteso l’obbligo di tenuta del LUL ai committenti che si avvalgono dei cosiddetti rider operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
La disposizione è inserita al comma 3-bis dell’art. 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015 e richiede che tu annoti nel LUL, per ciascun mese di attività, anche il numero delle consegne effettuate e l’importo totale erogato al rider.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro
Con risposta a interpello n. 1 del 1° settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la proroga operativa prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 62/2026 riguarda esclusivamente il prospetto relativo al mese di luglio 2026.
In pratica:
- per luglio 2026 puoi differire la compilazione del LUL rispetto ai termini ordinari;
- per agosto 2026 e per i mesi successivi devi tornare a rispettare le scadenze previste dalla disciplina ordinaria.
Implicazioni per le piccole imprese che utilizzano rider
Se gestisci una piccola impresa sana e strutturata (5-30 dipendenti) e ti avvali di rider per le consegne, devi considerare questi punti:
- per i compensi di luglio 2026 puoi sfruttare il differimento della compilazione del LUL, nei limiti indicati dall’art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 62/2026 e dai relativi chiarimenti ministeriali;
- per le mensilità di agosto 2026 e successive devi compilare il LUL e renderlo disponibile nei termini ordinari, cioè entro la data di versamento dei contributi o entro la scadenza del flusso UniEmens, in coerenza con l’art. 39 del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche;
- in caso di ritardo o omissione si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 124/2004, commisurate al numero dei lavoratori interessati e al periodo di riferimento;
- per mantenere ordine e tracciabilità ti serve un flusso dati che consenta di rilevare con precisione numero di consegne e importi corrisposti ai rider mese per mese.
Come organizzare il lavoro sul LUL dei rider
Per una gestione coerente con gli obblighi sul LUL ti suggeriamo un percorso operativo essenziale:
- condividi con il tuo consulente i dati mensili sulle consegne, ricavati dalle piattaforme o dai sistemi interni che utilizzi per organizzare il servizio;
- definisci un tracciato dati che includa in modo chiaro: anagrafica del rider, numero di consegne, importo complessivo erogato per il mese, eventuali note utili a ricostruire il rapporto nel tempo;
- assicura a chi gestisce l’amministrazione del personale indicazioni puntuali sulle nuove regole applicabili ai rider dal 1° agosto 2026;
- allinea le scadenze interne con i termini del flusso UniEmens e con la data entro cui il LUL deve risultare compilato, in modo da ridurre al minimo il rischio di omissioni o ritardi.
Ogni LUL compilato correttamente tutela la continuità della tua impresa e il rapporto di lavoro con le persone che collaborano con te.
Domande frequenti
- Il differimento per luglio 2026 fino a quando vale?
- Il differimento riguarda esclusivamente il prospetto di competenza di luglio 2026. Per agosto 2026 e i mesi successivi si applicano nuovamente i termini ordinari di compilazione del LUL.
- Devo inviare una comunicazione specifica all’INPS per i rider?
- No, non è prevista una comunicazione aggiuntiva dedicata ai rider oltre ai flussi ordinari. Devi però assicurare che i dati riportati nel LUL siano coerenti con il flusso UniEmens e con gli altri adempimenti contributivi.
- Quali sanzioni rischio se non rispetto i termini?
- In caso di ritardo o omissione nella tenuta del LUL si applicano le sanzioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 124/2004. L’importo varia in base al numero di lavoratori coinvolti e al periodo di riferimento. Un confronto con il tuo consulente del lavoro ti permette di valutare il rischio concreto nel tuo caso specifico.
