
Il congedo parentale è il diritto riconosciuto a madri e padri lavoratori di astenersi dal lavoro per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita. In Italia, il congedo parentale è regolato dal Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico sulla maternità/paternità) e rappresenta uno strumento fondamentale per conciliare lavoro e famiglia, garantendo tutele sia ai dipendenti che alle aziende.
In pratica, il congedo parentale permette a entrambi i genitori di richiedere periodi di assenza dal lavoro, frazionabili o continuativi, fino a un massimo di 10 mesi complessivi (estendibili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi). Durante questi periodi, il lavoratore ha diritto a una retribuzione parziale, proporzionata all’età del figlio e alla durata dell’assenza.
Cos’è il congedo parentale e a cosa serve
Il congedo parentale (detto anche astensione facoltativa) è una misura che consente ai genitori lavoratori di dedicare tempo alla cura e all’educazione dei figli, senza perdere il posto di lavoro. Serve a sostenere la genitorialità, favorire l’equilibrio tra vita professionale e privata e ridurre il rischio di abbandono del lavoro da parte di madri e padri.
Come funziona il congedo parentale
- Chi può richiederlo: Lavoratori e lavoratrici dipendenti, sia pubblici che privati, con figli fino a 12 anni di età.
- Durata: Ciascun genitore può richiedere fino a 6 mesi, con un massimo di 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori (11 se il padre ne usufruisce per almeno 3 mesi).
- Retribuzione: Nei primi 9 mesi complessivi (tra entrambi i genitori), il lavoratore percepisce il 30% della retribuzione media giornaliera. Dopo i 9 mesi, il congedo è generalmente non retribuito, salvo condizioni di reddito.
- Modalità di fruizione: Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato (anche a ore o a giorni), previa comunicazione al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso.
- Compatibilità: Può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento.
Esempi pratici di congedo parentale
Un padre può richiedere 3 mesi di congedo subito dopo la nascita del figlio e la madre può richiederne altri 6 nei mesi successivi, purché non si superino i limiti complessivi. Il congedo può essere utilizzato anche per periodi brevi (ad esempio, una settimana al mese) o per esigenze specifiche (malattia del figlio, inserimento all’asilo nido, ecc.).
Differenze con altri tipi di congedo
- Congedo di maternità/paternità: Obbligatorio e retribuito al 100%, spetta nei primi mesi dalla nascita/adottamento del figlio.
- Congedo parentale: Facoltativo, con retribuzione ridotta, fruibile fino ai 12 anni del figlio.
- Permessi per malattia del figlio: Specifici per assenze dovute a patologie del bambino.
Domande frequenti sul congedo parentale
- Il congedo parentale è obbligatorio? No, è una scelta del lavoratore.
- Come si richiede? Tramite procedura telematica all’INPS (inps.it) e comunicazione al datore di lavoro.
- È possibile lavorare durante il congedo parentale? No, il lavoratore deve astenersi completamente dall’attività lavorativa.
- Il congedo parentale incide su ferie e tredicesima? Sì, i periodi di congedo non sono utili ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR.
- Si può interrompere il congedo? Sì, con comunicazione al datore di lavoro e all’INPS.
Storia e novità recenti
Il congedo parentale nasce con la legge 53/2000 e viene rafforzato dal Testo Unico 151/2001. Negli ultimi anni, la normativa è stata aggiornata per favorire una maggiore partecipazione dei padri e per estendere la durata e la flessibilità del congedo, in linea con le direttive europee. Dal 2022, grazie al recepimento della Direttiva UE 2019/1158, sono aumentate le tutele per entrambi i genitori e la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria.