Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale un lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superato questo termine, il datore può legittimamente procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Per ogni impresa, conoscere e gestire correttamente il periodo di comporto è fondamentale per tutelare sia i diritti dei lavoratori sia la continuità aziendale.
Cos’è il periodo di comporto
Il periodo di comporto rappresenta il limite temporale fissato dalla legge o dal contratto collettivo entro cui il dipendente assente per malattia o infortunio mantiene il diritto alla conservazione del posto. Si tratta di un diritto inderogabile, che non può essere ridotto da accordi individuali o aziendali.
A cosa serve il periodo di comporto
Serve a bilanciare due esigenze: da un lato la tutela della salute del lavoratore, dall’altro la necessità per l’azienda di programmare l’attività senza subire assenze indefinite. Il comporto tutela chi si ammala, ma non obbliga il datore a mantenere il rapporto all’infinito.
Come funziona: calcolo e durata
La durata del periodo di comporto è stabilita dal contratto collettivo applicato (CCNL) e può variare molto: in genere da 180 giorni a 24 mesi, a seconda del settore e dell’anzianità di servizio. Il comporto può essere:
- Secco: un unico periodo massimo di assenza (es. 180 giorni in 12 mesi).
- Per sommatoria: si sommano tutte le assenze per malattia in un determinato arco temporale (es. 180 giorni complessivi nell’anno solare).
Il calcolo parte dal primo giorno di assenza giustificata per malattia o infortunio. Sono escluse dal conteggio le assenze per maternità, infortunio sul lavoro o malattie professionali, salvo diversa previsione contrattuale.
Esempi pratici
Un dipendente del settore commercio (CCNL Commercio) ha diritto a 180 giorni di comporto nell’arco di 12 mesi. Se supera questo limite per malattia, l’azienda può procedere con il licenziamento, previo preavviso. Nei settori metalmeccanico o pubblico, la durata può essere diversa e va sempre verificata sul CCNL di riferimento.
Che succede se si supera il periodo di comporto?
Superato il termine, il datore di lavoro può scegliere se recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo oppure mantenerlo. Il licenziamento va comunque formalizzato con lettera scritta e rispetto del preavviso. In caso di superamento del comporto per malattia professionale o infortunio sul lavoro, si applicano regole specifiche più tutelanti.
Differenze con altri istituti
Il comporto non va confuso con la sospensione disciplinare o con il periodo di prova: riguarda solo l’assenza per malattia o infortunio. Non si applica alle assenze per maternità, congedo parentale o permessi ex Legge 104/1992.
Domande frequenti (FAQ)
- Il comporto vale anche per i part-time? Sì, salvo diversa previsione del CCNL.
- Le assenze per ricovero ospedaliero si sommano? Sì, se giustificate da malattia.
- Il datore può licenziare subito dopo il comporto? Sì, ma solo dopo aver rispettato le procedure e il preavviso.
- Si può interrompere il comporto con il rientro al lavoro? Sì, ma il conteggio riprende in caso di nuova malattia nello stesso periodo di riferimento.
- Il comporto si applica anche ai dirigenti? Dipende dal CCNL e dal contratto individuale.
Storia e aggiornamenti normativi
Il periodo di comporto nasce per tutelare la dignità del lavoratore in caso di malattia. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha ribadito la necessità di conteggi trasparenti e comunicazioni chiare. I CCNL vengono periodicamente aggiornati: è fondamentale verificarne sempre la versione vigente. Le sentenze recenti hanno sottolineato l’importanza di informare il dipendente sul raggiungimento del termine di comporto.
