
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro. In ogni azienda italiana con almeno un dipendente, la presenza dell’RLS è un obbligo di legge. L’RLS è il punto di riferimento tra lavoratori e datore di lavoro per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza serve a garantire che le esigenze e i diritti dei lavoratori in materia di sicurezza siano ascoltati e rispettati. L’RLS partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), e può accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza. Il suo ruolo è centrale nella prevenzione degli incidenti e nella promozione di un ambiente di lavoro sano.
Chi è l’RLS e perché è fondamentale in azienda
L’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori o, in assenza, designato dalle rappresentanze sindacali. La sua presenza è obbligatoria in tutte le aziende, anche con un solo dipendente. In aziende fino a 15 dipendenti, l’elezione avviene tra tutti i lavoratori; sopra i 15 dipendenti, la scelta avviene tra le rappresentanze sindacali aziendali. Se non viene nominato, il datore di lavoro deve rivolgersi a un RLS territoriale (RLST).
Compiti e responsabilità dell’RLS
- Accede ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza.
- Viene consultato sulla valutazione dei rischi e sulla scelta delle misure di prevenzione.
- Riceve informazioni e documentazione aziendale relativa alla sicurezza.
- Promuove l’elaborazione, l’identificazione e l’attuazione di misure preventive.
- Partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza.
- Può fare proposte in materia di prevenzione.
- Può segnalare al responsabile della sicurezza eventuali rischi rilevati.
Nomina, durata e formazione dell’RLS
L’RLS resta in carica per tre anni, salvo diversa disposizione contrattuale. Deve frequentare un corso di formazione obbligatorio di almeno 32 ore, aggiornato periodicamente (almeno 4 ore annue nelle aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore nelle aziende più grandi). Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro.
RLS, RSPP e RLST: differenze e sinergie
Non confondere l’RLS con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): l’RSPP è nominato dal datore di lavoro e ha compiti tecnici e organizzativi, mentre l’RLS rappresenta i lavoratori. Se in azienda manca un RLS interno, subentra il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), figura esterna prevista per le piccole imprese.
Esempi pratici di attività dell’RLS
- Partecipa alla valutazione dei rischi legati a nuovi macchinari.
- Collabora nella gestione degli infortuni e nella prevenzione di incidenti ricorrenti.
- Promuove campagne informative su rischi specifici (es. uso DPI, movimentazione carichi).
Domande frequenti sull’RLS
- Chi deve nominare l’RLS?
- I lavoratori, tramite elezione o designazione.
- È obbligatorio avere un RLS?
- Sì, in tutte le aziende con almeno un dipendente.
- Cosa succede se non viene nominato?
- Il datore di lavoro deve rivolgersi al RLST e rischia sanzioni amministrative.
- L’RLS può essere licenziato per le sue attività?
- No, la legge tutela l’RLS da ritorsioni legate al suo ruolo.
- Quanto tempo dura la carica?
- Tre anni, salvo diversa disposizione contrattuale.
Storia e aggiornamenti normativi
La figura dell’RLS è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 e confermata dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Nel tempo, la normativa ha rafforzato il ruolo dell’RLS, prevedendo formazione obbligatoria, maggiori poteri di consultazione e tutela contro eventuali discriminazioni. Ogni aggiornamento normativo conferma la centralità dell’RLS nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sul lavoro.