Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ruolo, obblighi e nomina

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ruolo, obblighi e nomina

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro. In ogni azienda italiana con almeno un dipendente, la presenza dell’RLS è un obbligo di legge. L’RLS è il punto di riferimento tra lavoratori e datore di lavoro per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza serve a garantire che le esigenze e i diritti dei lavoratori in materia di sicurezza siano ascoltati e rispettati. L’RLS partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), e può accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza. Il suo ruolo è centrale nella prevenzione degli incidenti e nella promozione di un ambiente di lavoro sano.

Chi è l’RLS e perché è fondamentale in azienda

L’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori o, in assenza, designato dalle rappresentanze sindacali. La sua presenza è obbligatoria in tutte le aziende, anche con un solo dipendente. In aziende fino a 15 dipendenti, l’elezione avviene tra tutti i lavoratori; sopra i 15 dipendenti, la scelta avviene tra le rappresentanze sindacali aziendali. Se non viene nominato, il datore di lavoro deve rivolgersi a un RLS territoriale (RLST).

Compiti e responsabilità dell’RLS

  • Accede ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza.
  • Viene consultato sulla valutazione dei rischi e sulla scelta delle misure di prevenzione.
  • Riceve informazioni e documentazione aziendale relativa alla sicurezza.
  • Promuove l’elaborazione, l’identificazione e l’attuazione di misure preventive.
  • Partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza.
  • Può fare proposte in materia di prevenzione.
  • Può segnalare al responsabile della sicurezza eventuali rischi rilevati.

Nomina, durata e formazione dell’RLS

L’RLS resta in carica per tre anni, salvo diversa disposizione contrattuale. Deve frequentare un corso di formazione obbligatorio di almeno 32 ore, aggiornato periodicamente (almeno 4 ore annue nelle aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore nelle aziende più grandi). Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro.

RLS, RSPP e RLST: differenze e sinergie

Non confondere l’RLS con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): l’RSPP è nominato dal datore di lavoro e ha compiti tecnici e organizzativi, mentre l’RLS rappresenta i lavoratori. Se in azienda manca un RLS interno, subentra il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), figura esterna prevista per le piccole imprese.

Esempi pratici di attività dell’RLS

  • Partecipa alla valutazione dei rischi legati a nuovi macchinari.
  • Collabora nella gestione degli infortuni e nella prevenzione di incidenti ricorrenti.
  • Promuove campagne informative su rischi specifici (es. uso DPI, movimentazione carichi).

Domande frequenti sull’RLS

Chi deve nominare l’RLS?
I lavoratori, tramite elezione o designazione.
È obbligatorio avere un RLS?
Sì, in tutte le aziende con almeno un dipendente.
Cosa succede se non viene nominato?
Il datore di lavoro deve rivolgersi al RLST e rischia sanzioni amministrative.
L’RLS può essere licenziato per le sue attività?
No, la legge tutela l’RLS da ritorsioni legate al suo ruolo.
Quanto tempo dura la carica?
Tre anni, salvo diversa disposizione contrattuale.

Storia e aggiornamenti normativi

La figura dell’RLS è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 e confermata dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Nel tempo, la normativa ha rafforzato il ruolo dell’RLS, prevedendo formazione obbligatoria, maggiori poteri di consultazione e tutela contro eventuali discriminazioni. Ogni aggiornamento normativo conferma la centralità dell’RLS nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Fonti e approfondimenti