Cosa cambia dal 2027 per il Fondo telecomunicazioni
Dal mese di paga di febbraio 2027 cambiano le aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Se gestisci una realtà del settore, l’aumento incide sui contributi che versi per coprire assegni di integrazione salariale e programmi formativi destinati ai lavoratori. (Fonte: eutekne.info)
Le nuove aliquote derivano dal decreto ministeriale 1° settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che rimodula il finanziamento del Fondo per assicurare continuità alle prestazioni future.
Cos’è il Fondo di solidarietà bilaterale per telecomunicazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni è previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 148/2015 ed è stato attivato con il DM 4 agosto 2023. (Fonte: eutekne.info)
Riguarda in particolare:
- le imprese che erogano servizi di telecomunicazione fissa e mobile;
- i fornitori di servizi dati e contenuti multimediali;
- le realtà che offrono attività di assistenza, gestione clienti e soluzioni tecnologiche collegate al settore.
Il Fondo interviene a favore dei lavoratori dei comparti non coperti dalla cassa integrazione ordinaria e ha due funzioni principali:
- erogare assegni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività;
- finanziare programmi di formazione, riconversione o riqualificazione professionale.
Il finanziamento è condiviso tra datore di lavoro e lavoratori attraverso apposite aliquote contributive.
Le modifiche introdotte dal DM 1° settembre 2026
Il DM 1° settembre 2026 interviene sulle aliquote per il finanziamento del Fondo. In sintesi, il decreto prevede che:
- il contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l’assegno di integrazione salariale salga dall’1,5% al 3% della retribuzione persa;
- siano incrementate le aliquote destinate ai programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale;
- il contributo addizionale per le prestazioni integrative in costanza di rapporto di lavoro passi dall’1,5% al 2,5%.
Tutte le modifiche diventano operative dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione del decreto: la decorrenza pratica è quindi febbraio 2027. (Fonte: eutekne.info)
Impatto per le imprese del settore
Se rientri nell’ambito di applicazione del Fondo, dal 2027 devi considerare un aumento degli oneri contributivi legati alle prestazioni garantite ai lavoratori.
In pratica questo comporta:
- un aggiornamento dei parametri di calcolo dei contributi dovuti al Fondo all’interno delle buste paga;
- una verifica dell’impatto delle nuove aliquote sui costi del personale nel medio periodo;
- un allineamento delle procedure interne per le richieste di accesso agli assegni di integrazione salariale e alle prestazioni integrative.
Una valutazione preventiva ti aiuta a programmare i flussi finanziari e a continuare a garantire ai lavoratori le tutele previste dalla normativa di settore.
Scadenze e adempimenti dal 2027
Dal mese di paga di febbraio 2027 devi applicare le nuove aliquote nella denuncia mensile Uniemens e nei versamenti collegati al Fondo. (Fonte: eutekne.info)
Per arrivare pronto alla scadenza puoi:
- verificare con il consulente del lavoro che segue l’azienda l’esatta classificazione dell’attività e l’obbligo di adesione al Fondo;
- controllare che la compilazione dei flussi Uniemens sia coerente con le nuove aliquote e con le istruzioni applicative che l’INPS potrà fornire;
- allineare le procedure interne per il monitoraggio dei contributi dedicati al Fondo nella contabilità aziendale.
FAQ
- Chi deve applicare le nuove aliquote?
- Devono applicare le nuove aliquote le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni: aziende titolari di licenze per servizi di telecomunicazione fissa, mobile, dati e contenuti multimediali e soggetti che offrono supporto operativo o soluzioni tecnologiche collegate a tali servizi.
- Quando diventano effettive le modifiche?
- Le modifiche entrano in vigore dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione del DM 1° settembre 2026 in Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dalle retribuzioni di febbraio 2027.
- Come si calcola il contributo addizionale?
- Per l’assegno di integrazione salariale il contributo addizionale del 3% si applica sulla quota di retribuzione persa dal lavoratore per effetto della sospensione o riduzione dell’attività. Per le prestazioni integrative in costanza di rapporto di lavoro si utilizza l’aliquota del 2,5%, con riferimento alla parte di retribuzione coperta dalla specifica prestazione del Fondo.
