Commercialisti e “ambito giuslavoristico”: cosa sta succedendo

Commercialisti: emendamento giuslavoristico in discussione

Cosa cambia con l’emendamento

Il 23 luglio 2026 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti che introduce, in modo generico, il riferimento all’“ambito giuslavoristico”. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro (CNCL) ha preso posizione subito: per attribuire o modificare competenze professionali serve una legge chiara, non un richiamo descrittivo inserito in un altro provvedimento.

Cosa intendiamo per “ambito giuslavoristico”

Quando si parla di ambito giuslavoristico si fa riferimento alle attività che ruotano attorno al rapporto di lavoro: inquadramenti, buste paga, contributi, ammortizzatori sociali, gestione degli adempimenti verso INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro, applicazione dei contratti collettivi, gestione delle crisi occupazionali e dei contenziosi.

La professione di consulente del lavoro è regolata dalla legge 12 marzo 1979, n. 12. La norma definisce i requisiti, le funzioni e le competenze e riserva al consulente del lavoro, tra le altre cose: l’elaborazione e la vidimazione del Libro Unico del Lavoro (LUL), le buste paga, la gestione contributiva, la consulenza in materia di lavoro e previdenza, l’assistenza nei rapporti con gli enti e negli accertamenti ispettivi.

L’emendamento in sintesi

  • Oggetto: inserimento del riferimento all’“ambito giuslavoristico” nel disegno di legge di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti.
  • Stato dell’iter: approvazione in Commissione Giustizia alla Camera il 23 luglio 2026.
  • Prossimi passaggi: esame e voto in Aula alla Camera, successivo passaggio al Senato, eventuali modifiche e, in caso di approvazione definitiva, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La posizione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

In una nota, il presidente Rosario De Luca ha chiarito che un richiamo generico all’“ambito giuslavoristico” non basta a ridefinire le competenze di una professione ordinistica. Le attività riservate ai consulenti del lavoro derivano da una legge specifica e da un impianto normativo costruito per tutelare imprese e lavoratori.

Il principio richiamato è quello della riserva di legge: solo una norma chiara e puntuale può attribuire nuove competenze o modificarne di esistenti. In gioco non c’è una questione corporativa, ma la certezza delle responsabilità professionali e la tutela di chi affida a un professionista la gestione dei rapporti di lavoro.

Cosa significa per una piccola impresa

Se gestisci una PMI, oggi non devi cambiare nulla nel concreto. L’emendamento non è ancora legge e, anche quando l’iter sarà concluso, la disciplina della professione di consulente del lavoro resta fondata sulla legge n. 12/1979 e sulle norme speciali in materia di lavoro e previdenza.

Questo dibattito, però, tocca da vicino una scelta che fai ogni mese: a chi affidi le tue buste paga, gli UniEmens, gli F24, le comunicazioni di assunzione e cessazione, gli adempimenti verso INPS, INAIL e Ispettorato.

  • Chiarezza delle competenze: sapere chi è responsabile di un LUL, di un UniEmens o di una comunicazione di assunzione significa avere un referente preciso in caso di controlli o contestazioni.
  • Tutela in caso di errore: quando un professionista è iscritto all’albo, sottoposto a formazione obbligatoria e coperto da polizza RC, la tua impresa ha un quadro di tutele definito.
  • Continuità operativa: una gestione ordinata di paghe e contributi non serve solo a “stare in regola”: tutela la stabilità dei rapporti di lavoro e la reputazione dell’azienda verso persone ed enti.

Come verifichi chi segue davvero il tuo “ambito giuslavoristico”

La responsabilità sugli adempimenti non è astratta: ha un nome, un albo professionale e una polizza. Alcune verifiche sono semplici e concrete.

  1. Iscrizione all’albo: verifica che chi firma e invia LUL, UniEmens, F24, CU e comunicazioni obbligatorie sia iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro presso il Consiglio provinciale competente.
  2. Ambito di esperienza: chiedi esempi di casi seguiti nel tuo settore (numero di dipendenti, tipologia di contratti collettivi, presenza di turni, premi variabili, welfare aziendale).
  3. Aggiornamento normativo: chiedi come il tuo consulente segue gli aggiornamenti (formazione obbligatoria, corsi specialistici, circolari interne). Nel lavoro quotidiano questo incide su scatti, minimi tabellari, contratti collettivi, agevolazioni contributive.
  4. Polizza di responsabilità civile: verifica l’esistenza e l’adeguatezza di una polizza RC professionale che copra anche errori negli adempimenti di lavoro e previdenza.
  5. Impegno scritto su attività e scadenze: chiedi che nel mandato siano indicate in modo esplicito le attività (buste paga, UniEmens, F24, CU, 770, autoliquidazione INAIL, comunicazioni obbligatorie) e le relative scadenze.

Domande frequenti

Commercialista e consulente del lavoro fanno lo stesso mestiere?
No. Il commercialista si occupa principalmente di contabilità, bilanci, fisco e operazioni societarie. Il consulente del lavoro è specializzato in rapporti di lavoro, buste paga, contributi, ammortizzatori sociali e relazioni con INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro. Le due figure possono collaborare, ma hanno basi normative e responsabilità diverse.
L’emendamento è già in vigore?
No. Al momento l’emendamento è stato approvato in Commissione Giustizia alla Camera. Per diventare operativo deve superare l’esame dell’Aula, il passaggio al Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, il quadro delle competenze resta quello previsto dalla legge n. 12/1979 e dalle norme vigenti.
Devo cambiare chi mi segue le buste paga?
Non è richiesto alcun cambio automatico. È però prudente verificare oggi chi firma e invia UniEmens, F24, LUL, comunicazioni di assunzione e cessazione per la tua azienda, se è iscritto all’albo dei consulenti del lavoro e se opera con polizza RC professionale adeguata. Sapere esattamente a chi affidi queste attività è un elemento di tutela per la tua impresa e per le persone che ci lavorano.