Contributo di licenziamento: chi lo paga, calcolo e scadenza

Imprenditore che controlla i documenti di cessazione di un dipendente alla scrivania

Quando chiudi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il dipendente ha diritto, anche solo in teoria, alla NASpI, devi versare all'INPS il contributo di licenziamento, noto come "ticket NASpI". Nel 2026 vale 649,73 euro per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di 1.949,19 euro per rapporti di 36 mesi o più. Lo paghi tu, con un solo versamento, attraverso la denuncia UniEmens: il lavoratore non ne sostiene nessuna quota.

In questa guida trovi quando devi pagare il contributo e quando no, come calcolarlo mese per mese, cosa succede con part-time, apprendisti e contratti a termine trasformati, e come dichiararlo. Con due esempi numerici e gli errori che vediamo più spesso nelle piccole imprese.

Che cos'è il contributo di licenziamento

Il contributo nasce con la riforma Fornero: lo prevede l'art. 2, commi 31-35, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. L'idea è semplice. Quando un rapporto stabile termina per una causa che dà diritto all'indennità di disoccupazione, il datore di lavoro contribuisce al costo di quella indennità.

Tre caratteristiche lo distinguono da un normale contributo previdenziale:

  • dipende dalla causa della cessazione, non dalla retribuzione: un dipendente con 1.400 euro lordi e uno con 3.500 euro lordi generano lo stesso importo, a parità di anzianità;
  • dipende dall'anzianità aziendale degli ultimi tre anni, con un tetto di 36 mesi;
  • lo devi anche se il lavoratore non chiede la NASpI: conta il diritto teorico alla prestazione, non la domanda effettiva. Lo chiarisce l'INPS nella circolare n. 40 del 19 marzo 2020.

Per una piccola impresa il punto pratico è questo: ogni cessazione di un rapporto a tempo indeterminato porta con sé una domanda precisa. La causa di uscita dà diritto alla NASpI? Se la risposta è sì, nel budget di quel mese entra anche il contributo.

Quanto vale il contributo nel 2026

L'importo è pari al 41% del massimale mensile della NASpI per ogni 12 mesi di anzianità. Il massimale cambia ogni anno: per il 2026 l'INPS lo ha fissato a 1.584,70 euro con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026.

Da qui derivano i valori 2026:

Anzianità negli ultimi 3 anni Contributo 2026
1 mese 54,14 euro
12 mesi 649,73 euro
24 mesi 1.299,46 euro
36 mesi o più 1.949,19 euro

Nel 2025 il valore annuo era di 640,76 euro: l'aumento segue la rivalutazione del massimale NASpI. Per una cessazione del 2026 usi sempre il massimale del 2026, anche se l'anzianità risale agli anni precedenti.

Ricorda il tetto: oltre i 36 mesi l'importo non cresce più. Un dipendente con 3 anni di anzianità e uno con 20 anni generano lo stesso contributo, 1.949,19 euro.

Quando devi pagarlo

Il criterio guida è sempre lo stesso: la cessazione di un rapporto a tempo indeterminato che fa nascere il diritto teorico alla NASpI. La circolare INPS n. 40/2020 elenca i casi principali.

Licenziamenti di ogni tipo

Paghi il contributo per:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per esempio la soppressione di una posizione o una riorganizzazione;
  • licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
  • recesso durante il periodo di prova, quando lo eserciti tu come datore di lavoro;
  • recesso al termine del periodo formativo dell'apprendistato, sempre se l'iniziativa è tua.

Il licenziamento disciplinare sorprende molti imprenditori: anche quando il dipendente ha commesso una mancanza grave, la legge gli riconosce la NASpI, e quindi tu versi il contributo. Prima di arrivare al licenziamento, segui con attenzione la procedura di contestazione disciplinare scritta: un vizio di forma pesa molto più del ticket.

Dimissioni per giusta causa e dimissioni tutelate

Le dimissioni volontarie non generano contributo. Le dimissioni per giusta causa invece sì, perché danno diritto alla NASpI. Rientrano qui, per esempio, le dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie, per un trasferimento ad altra sede senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Paghi il contributo anche per le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità e per le dimissioni dopo una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a seguito di un trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.).

Risoluzione consensuale nella procedura dell'art. 7 L. 604/1966

La risoluzione consensuale "ordinaria" non dà diritto alla NASpI e non genera contributo. Fa eccezione la risoluzione raggiunta nella procedura di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro prevista dall'art. 7 della L. 604/1966, che riguarda i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende sopra i 15 dipendenti e con assunti prima del 7 marzo 2015. Lì il lavoratore conserva la NASpI e tu versi il contributo.

Lo stesso vale per l'offerta di conciliazione dell'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 nel regime delle tutele crescenti: l'INPS tratta l'accordo come un licenziamento, quindi paghi il contributo.

Quando non lo paghi

L'elenco delle esclusioni è altrettanto importante, perché ti evita versamenti non dovuti. Non paghi il contributo per:

  • dimissioni volontarie senza giusta causa;
  • risoluzione consensuale fuori dalla procedura dell'art. 7 L. 604/1966;
  • risoluzione consensuale in sede di conciliazione ex art. 410 c.p.c., come indica la circolare INPS n. 40/2020;
  • contratti a tempo determinato che arrivano alla scadenza naturale: per questi rapporti esiste già il contributo addizionale NASpI, versato mese per mese durante il contratto;
  • apprendistato di primo livello stipulato dal 24 settembre 2015;
  • lavoratore già pensionato, oppure con pensione che decorre dal giorno successivo alla cessazione, perché non nasce il diritto alla NASpI;
  • cambio appalto con riassunzione presso l'impresa subentrante in forza di una clausola sociale.

Il caso delle dimissioni per fatti concludenti

Dal 2025 esiste una via d'uscita in più. Con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (il "Collegato Lavoro"), se il dipendente resta assente senza giustificazione oltre il termine del CCNL, o in mancanza oltre 15 giorni, e tu comunichi l'assenza all'Ispettorato territoriale del lavoro, il rapporto termina per dimissioni per fatti concludenti. Trattandosi di dimissioni, il lavoratore non ha diritto alla NASpI e tu non versi il contributo. L'INPS ha chiarito il rapporto con la NASpI nella circolare n. 154 del 22 dicembre 2025.

Attenzione però: è una scelta che devi valutare con il tuo consulente caso per caso, e la procedura ha passaggi precisi. Trovi tutti i dettagli nella nostra guida sulle dimissioni per fatti concludenti.

Come calcolare l'anzianità

Il calcolo ha una sola variabile: i mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni prima della cessazione. L'INPS ha fissato le regole nella circolare n. 137 del 2021.

La formula

Contributo = 1.584,70 × 41% × (mesi di anzianità ÷ 12)

Con un tetto di 36 mesi. Se l'anzianità è inferiore all'anno, riproporzioni il contributo sui mesi effettivi: 6 mesi valgono 6/12 dell'importo annuo.

Il primo e l'ultimo mese

Il primo e l'ultimo mese del rapporto contano come mese intero se la prestazione copre almeno 15 giorni. Sotto i 15 giorni non li conti. I mesi intermedi valgono sempre come interi, indipendentemente dai giorni lavorati.

I periodi che non conti

Escludi dal calcolo:

  • i periodi di congedo straordinario per assistere un familiare disabile (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001);
  • i periodi di aspettativa non retribuita.

I periodi che aggiungi

Due situazioni aumentano l'anzianità utile:

  • contratto a termine trasformato a tempo indeterminato senza interruzione, oppure seguito da una nuova assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi: il periodo a termine conta, quando hai ottenuto la restituzione del contributo addizionale NASpI. Se gestisci spesso rapporti a termine, ti è utile la nostra guida sul contratto a tempo determinato;
  • trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.) o cessione del contratto (art. 1406 c.c.): sommi l'anzianità maturata presso il cedente a quella presso di te.

Part-time e lavoro intermittente

Il part-time non riduce il contributo. L'importo è identico per tempo pieno e tempo parziale, perché la legge lo lega al massimale NASpI e non alla retribuzione. Per il lavoro intermittente, invece, l'INPS considera solo i periodi di effettiva prestazione.

Due esempi pratici con i numeri del 2026

Esempio 1: licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Gestisci un negozio di arredamento con 9 dipendenti. A fine anno riorganizzi il magazzino e sopprimi una posizione. Il dipendente coinvolto:

  • assunto a tempo indeterminato il 1° marzo 2024;
  • ultimo giorno di lavoro il 20 novembre 2026, dopo il periodo di preavviso.

Conti i mesi:

  • da marzo 2024 a ottobre 2026: 32 mesi interi;
  • novembre 2026: 20 giorni di lavoro, quindi almeno 15, e il mese conta come intero.

Totale: 33 mesi, sotto il tetto di 36.

Calcolo: 1.584,70 × 41% = 649,73 euro annui. 649,73 × 33 ÷ 12 = 1.786,75 euro.

A questo importo sommi gli altri costi della cessazione: TFR, ratei di tredicesima, ferie e permessi non goduti ed eventuale indennità sostitutiva del preavviso se esoneri il dipendente dal lavorarlo.

Esempio 2: recesso in prova di una dipendente part-time

Hai assunto una impiegata part-time al 50% il 13 marzo 2026. Durante il periodo di prova decidi di recedere: l'ultimo giorno è il 10 novembre 2026.

  • marzo 2026: dal 13 al 31 sono 19 giorni, quindi il mese conta;
  • da aprile a ottobre: 7 mesi interi;
  • novembre: 10 giorni, sotto i 15, quindi il mese non conta.

Totale: 8 mesi. Calcolo: 649,73 × 8 ÷ 12 = 433,15 euro.

Il part-time al 50% non dimezza nulla: l'importo resta quello pieno. E il recesso in prova, se lo eserciti tu, genera il contributo come un licenziamento.

Licenziamento collettivo senza accordo sindacale

Per le aziende sopra i 15 dipendenti che avviano una procedura di licenziamento collettivo, la regola cambia. Dal 1° gennaio 2017, se la dichiarazione di eccedenza non ottiene un accordo sindacale, il contributo triplica.

Con i valori 2026, per un dipendente con 36 mesi di anzianità il contributo sale da 1.949,19 a 5.847,57 euro. Per i datori di lavoro soggetti al contributo CIGS l'aliquota passa dal 41% all'82% del massimale, moltiplicata per tre.

Per un'impresa da 20 o 25 dipendenti la differenza tra accordo e mancato accordo può valere decine di migliaia di euro. È uno dei motivi per cui una procedura collettiva va preparata con largo anticipo insieme al tuo consulente.

Come e quando lo versi

Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro. Non lo trattieni in busta paga e non compare tra le competenze del dipendente.

Lo versi con un solo pagamento, entro il termine di versamento della denuncia UniEmens successiva al mese della cessazione, come prevede la circolare INPS n. 40/2020. Il pagamento avviene con F24, insieme ai contributi del periodo.

Nel flusso UniEmens il contributo dipende dal codice "Tipo cessazione" che indichi per il lavoratore. Alcuni esempi:

Codice Causa di cessazione Contributo
1A Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Dovuto
1D Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Dovuto
1S Dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità Dovuto
1H Risoluzione consensuale ex art. 7 L. 604/1966 Dovuto
1B Dimissioni volontarie Non dovuto
1G Risoluzione consensuale ex art. 410 c.p.c. Non dovuto

Il codice deve corrispondere alla causa reale e alla comunicazione obbligatoria UniLav di cessazione. Se il codice in UniEmens e la comunicazione al Centro per l'impiego raccontano due storie diverse, l'INPS lo nota.

Errori da evitare

Questi sono gli errori che incontriamo più spesso quando prendiamo in carico un'azienda che arriva da un'altra gestione:

  1. Non pagarlo perché il dipendente "non chiederà la NASpI". Il contributo dipende dal diritto teorico, non dalla domanda. Se il lavoratore trova subito un nuovo impiego, tu paghi comunque.
  2. Ridurlo per il part-time. L'importo è pieno anche per un contratto a 20 ore settimanali.
  3. Usare il massimale dell'anno sbagliato. Per una cessazione del 2026 vale il massimale di 1.584,70 euro, anche se il dipendente ha lavorato soprattutto negli anni precedenti.
  4. Contare male il primo e l'ultimo mese. La soglia è di 15 giorni. Un errore di un mese vale 54,14 euro per dipendente: poco, ma l'INPS recupera la differenza con sanzioni civili.
  5. Dimenticare la trasformazione del contratto a termine. Se il rapporto era nato a tempo determinato e hai ottenuto la restituzione del contributo addizionale, quel periodo entra nell'anzianità.
  6. Trattare una risoluzione consensuale come un licenziamento, o viceversa. La sede dell'accordo cambia tutto: art. 410 c.p.c., art. 7 L. 604/1966 e offerta di conciliazione delle tutele crescenti hanno effetti diversi sul contributo.
  7. Scegliere la causale UniEmens solo per risparmiare il contributo. Indicare dimissioni volontarie al posto di un licenziamento è un'irregolarità: espone l'azienda a recuperi, sanzioni e contenzioso con il lavoratore, che perde la NASpI.

Domande frequenti

Devi pagare il contributo di licenziamento anche con meno di 15 dipendenti?

Sì. Il contributo ordinario non dipende dalle dimensioni dell'azienda: lo versa ogni datore di lavoro privato che chiude un rapporto a tempo indeterminato con diritto alla NASpI. La soglia dei 15 dipendenti conta solo per la triplicazione nei licenziamenti collettivi senza accordo e per la procedura dell'art. 7 L. 604/1966.

Posso trattenere il contributo dalle competenze di fine rapporto?

No. La legge lo pone a carico esclusivo del datore di lavoro. Trattenerlo dal TFR o dall'ultima busta paga è illegittimo.

Se il dipendente rassegna le dimissioni durante il preavviso di licenziamento, pago il contributo?

La causa della cessazione resta il licenziamento che hai intimato, quindi in linea generale paghi il contributo. Su casi come questo, con date sovrapposte, conviene un controllo puntuale del tuo consulente prima di chiudere il flusso UniEmens. Per le regole sui termini trovi un approfondimento nella guida sul preavviso di licenziamento.

Devo pagare il contributo alla scadenza di un contratto a tempo determinato?

No. Alla scadenza naturale di un contratto a termine non paghi il contributo di licenziamento. Durante il rapporto versi già il contributo addizionale NASpI dell'1,4%, con le maggiorazioni previste per i rinnovi. Se invece licenzi un dipendente a termine prima della scadenza, valuta la posizione con il tuo consulente.

Quanto pago per un dipendente con 10 anni di anzianità?

Pago 1.949,19 euro nel 2026, cioè il valore massimo. Il calcolo guarda solo agli ultimi 36 mesi, quindi l'anzianità oltre i tre anni non aumenta l'importo.

Se licenzio un apprendista al termine del periodo formativo, devo il contributo?

Sì, se il recesso è tuo e l'apprendistato è professionalizzante o di alta formazione. Non lo devi per l'apprendistato di primo livello stipulato dal 24 settembre 2015.

Il ruolo del tuo consulente

Una cessazione ben gestita chiude un rapporto con ordine e rispetto per entrambe le parti. Il contributo di licenziamento è solo una delle voci, ma è quella che più spesso sfugge nei conti di fine anno, quando molte piccole imprese rivedono l'organizzazione per il nuovo esercizio.

Con Advicy il tuo consulente verifica la causa di cessazione, calcola l'anzianità utile, invia la comunicazione UniLav, compila il codice di cessazione nel flusso UniEmens e predispone l'F24 con il contributo corretto. Ogni passaggio porta la firma di un consulente del lavoro iscritto all'Ordine, che ne risponde in prima persona.

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